Sentenza
- 08902/2018 REG.PROV.COLL.
- 06259/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6259 del 2018, proposto da
xxxxxxxxxxx) S.r.l., xxxxxxxxxxxx S.r.l., xxxxxxxxxxxS.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati xxxxxxxxxxx, Sergio Cosentini, xxxxxxxxxxxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca – Consorzio Interuniversitario, non costituito in giudizio.
per l’annullamento
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio
illegittimamente serbato dalle amministrazioni intimate rispetto alle innumerevoli istanze presentate nell’interesse delle ricorrenti, sia a mezzo mail che a mezzo pec, rispettivamente in data: 9 novembre 2017 ore 11.33 ad ars01@cineca.it; in data: 9 novembre 2017 ore 12.15 ad ars01@cineca.it ed al MIUR; 13 novembre 2017 prot. 74853 da parte dell’Università Parthenope e 17 gennaio 2018, volte anche ad avere accesso agli atti “copia di idonea documentazione attestante la ricezione della domanda di partecipazione, nonché di tutti gli atti successivi al giorno 9.11.17 comprensivi di griglie ed elenchi, dei progetti di ricerca presentati a firma del RUP e/o emessi dal sistema informatico di ricezione delle domande” , rappresentare l’impossibilità di completare la procedura a causa di un malfunzionamento del sistema SIRIO e finalizzate, in ogni caso, a richiedere la riammissione in termini per la a presentazione della domanda avente ad oggetto un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di Specializzazione individuate dal PNR 2015¬ 2020 o alla mancata applicazione del cd. soccorso istruttorio di cui all’art. 6 della L. n. 241 del 1990, consentendo, previo avviso, ai coordinatori interessati di completare la procedura, inserendo la documentazione mancante ma della quale era evidente l’esistenza, considerato lo stadio avanzato della procedura o richiedendo espressamente ogni documento ritenuto utile per la corretta ed esatta valutazione del progetto medesimo.
nonché, ove occorrer possa, per l’annullamento,
previa sospensione
1) eventualmente, del provvedimento di rigetto implicitamente venutosi a formare a seguito del silenzio dell’amministrazione sull’istanza di riammissione in termini presentata dalle ricorrenti;
2) della DD n. 1735 del 13/07/2017, relativa all’avviso indetto dal MIUR per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015¬ 2020 ed in particolare dell’articolo 16, che ha fissato il termine di presentazione della domanda a non oltre le ore 12.00 (dodici) del 9 novembre 2017 imponendone l’invio esclusivamente a mezzo la procedura tramite i servizi dello sportello telematico SIRIO, attivato a partire dalle ore 12 (dodici) del 27 luglio 2017, senza prevedere proroghe del termine di presentazione in caso di problemi tecnici, per quanto lesivo della posizione giuridica della ricorrente;
3) della disciplina della procedura nella parte in cui non prevede rimedi tecnico informatici per il caso in cui il malfunzionamento della piattaforma telematica non abbia consentito di perfezionare ed inviare la domanda entro il termine previsto
4) Di ogni altro atto e o provvedimento cognito e non, presupposto, connesso e consequenziale per quanto lesivo della posizione giuridica della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 117, c.p.a.;
Relatore nelle Camere di consiglio dei giorni 26 giugno 2018 e 11 luglio 2018 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- La ricorrente xxxxxxxxxxxxx che ambisce ad un finanziamento pubblico da parte del MIUR per la realizzazione di un progetto di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 – 2020, con il ricorso in epigrafe svolge, ex art. 117, c.p.a., azione contro il silenzio rifiuto dell’Amministrazione in ordine alle istanze/segnalazioni, tra cui la nota xxxxxxxxxxxxxx con ticket n. 10574552 del 9.11.2017 con la quale il medesimo, asseritamente delegato dall’Università “capofila”, segnalava prima il rallentamento e poi il blocco del sistema(doc. 11 produz. ricorr.).
1.1. La deducente assume che tali istanze erano intese a rappresentare l’impossibilità di completare la procedura a causa di un asserito malfunzionamento del sistema SIRIO e finalizzate, in ogni caso, a richiedere la riammissione in termini per la a presentazione della domanda avente ad oggetto il menzionato progetto di ricerca o l’applicazione dell’istituto procedimentale del cd. soccorso istruttorio di cui all’art. 6 della L. n. 241 del 1990, consentendo, previo avviso ai coordinatori interessati, di completare la procedura inserendo la documentazione mancante ma della quale era evidente l’esistenza per l’avanzato stadio della procedura o richiedendo ogni documento ritenuto utile per la corretta ed esatta valutazione del progetto medesimo; sostenendo altresì che è stata anche effettuata dal sistema la verifica dei vincoli ed è stato generato il file PDF contenente la domanda, sottoscritta in forma digitale e “caricata” sulla piattaforma “Sirio”.
Parte ricorrente articola anche domanda di annullamento del DD n. 1735 del 13.7.2017, recante l’avviso pubblico per la presentazione del progetto di ricerca in controversia) censurandone sia, in particolare, l’art. 16 col quale si fissa il termine di presentazione delle istanze non oltre le ore 12 del 9.11.2017, imponendosene altresì l’invio esclusivamente tramite la procedura dello sportello telematico “Sirio”, senza prevedere proroghe del ridetto termine in caso di insorgenza di problemi tecnici, sia, in generale, la disciplina della procedura nella parte in cui non contempla rimedi tecnico informatici per il caso in cui il malfunzionamento della piattaforma telematica non abbia consentito di perfezionare ed inviare la domanda entro il termine previsto.
- Si è costituita l’Amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.
- Sintetizzando quanto dianzi precisato, può esporsi che la ricorrente argomenta di avere intrapreso l’iter telematico necessario a presentare domanda di partecipazione alla procedura di selezione, ma che la procedura di perfezionamento e invio informatico della domanda non poteva essere completata nel termine previsto per via dei malfunzionamenti della piattaforma telematica SIRIO, eletta dall’Avviso come unica modalità di presentazione e invio delle domande.
3.1. Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto, in considerazione dell’illegittimo diniego della riapertura dei termini per completare la domanda telematicamente o comunque consentire la presentazione della domanda con modalità cartacea, in attivazione del c.d. “dovere di soccorso procedimentale” di cui all’art.6 della L. n.241/90, avuto riguardo alla previsione dell’avviso (art.16) secondo cui la domanda doveva essere presentata, a pena di esclusione “esclusivamente” con modalità telematica tramite i servizi dello sportello telematico SIRIO e all’acclarato riscontro di malfunzionamenti, o comunque rallentamenti, del Sistema Sirio in prossimità della scadenza del termine di presentazione della domanda – senza che alle segnalazioni dell’utente abbia fatto riscontro l’intervento del CINECA al fine di assicurare un tempestivo superamento delle problematiche tecniche- che hanno impedito il completamento delle domande nel termine previsto dall’Avviso.
3.2. Osserva, in proposito, il Collegio che nell’ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche la scadenza del termine di presentazione della domanda non può essere considerata alla stessa stregua della scadenza del termine di presentazione nell’ambito di un tradizionale procedimento cartaceo, in cui eventuali problematiche (ad esempio, scioperi aerei, incidenti etc.) vanno ricondotte nella comune sfera di diligenza dell’interessato.
Nel caso di domande telematiche, invece, il rispetto del termine di presentazione della domanda dipende da variabili assolutamente imprevedibili e non “quantificabili” in termini di tempo, e cioè dalle concrete modalità di configurazione del Sistema Informativo, anche qualora, come nel caso in esame, la compilazione sia affidata a soggetti più che competenti.
3.2.1. Va al riguardo ribadito, invero, quanto già sancito dalla giurisprudenza della Sezione in tema di ruolo conferibile all’impiego dello strumento informatico in seno al procedimento, ossia il principio generale secondo il quale “le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis, n.8312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, Sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136).
3.2.2. In sensi analoghi ed anzi maggiormente pertinenti al caso all’esame vertendosi in fattispecie di non ammissione a o esclusione da procedure ad evidenza amministrativa, si è espresso anche il T.A.R. Puglia, secondo cui “nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata “la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche” e che “pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda” (cfr. T.A.R. Puglia – Bari, n.896/2016).
3.3. Ne deriva che, pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati, specie quando la presentazione della domanda sia ancorata a rigidi termini di decadenza e la compilazione della stessa si riveli di particolare complessità, l’amministrazione, anche a non voler prevedere modalità ulteriori di presentazione della stessa, non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/1990.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto al fine di consentire alla ricorrente il completamento della propria domanda.
La complessità della questione giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle Camere di consiglio dei giorni 26 giugno 2018, 11 luglio 2018 con l’intervento dei Magistrati.
Riccardo Savoia, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore
Raffaele Tuccillo, Primo Referendario
Commento
“in tema di ruolo conferibile all’impiego dello strumento informatico in seno al procedimento, ossia il principio generale secondo il quale “le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti con la P.A.”
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